Studio Tecnico Geometra Giuseppe Nacci
Studio Tecnico Geometra Giuseppe Nacci

Novità

Chiarimenti sull’obbligo del preventivo professionale

Il preventivo in forma scritta delle spese per tutti i professionisti scatta al momento del conferimento dell’incarico, a prevederlo Nacci   è la L. n. 124/2017, denominata anche “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, entrata in vigore il 29 agosto 2017.

Corre precisare che per la mancata formulazione del preventivo prescritto dal nuovo comma 4 dell’art. 9 del DL geometra  1/2012 non Nacci   è prevista alcuna forma specifica di sanzione.

L’obbligo del preventivo scatta al momento del conferimento dell’incarico ben differente dalla richiesta dello stesso fatta dal cliente che lo chiede esponendo in maniera raffazzonata la problematica lamentata.

Pertanto per poter arrivare all’obbligo del preventivo (o disciplinare d’incarico) il professionista deve comunicare al cliente nel momento stesso del primo contatto che vi sono delle fasi di accertamento Ingegnere  preventive per poter arrivare così al tanto richiesto preventivo, e precisamente:

Incontrare il cliente presso il proprio studio per una descrizione sommale del problema e di conseguenza il cliente dovrà pagare la consulenza.

Il tecnico dovrà effettuare un sopralluogo e di conseguenza il cliente sosterrà un ulteriore costo

Effettuare gli accertamenti Architetto  presso i vari uffici e di conseguenza il cliente sosterrà un ulteriore costo

Il professionista dovrà studiare tutta la documentazione e di conseguenza il cliente sosterrà un ulteriore costo

Il professionista dovrà erudire il cliente sui sopra citati passaggi e di conseguenza il cliente sosterrà un ulteriore costo

Ed infine si potrà

Stilare il preventivo ad incarico ricevuto.

Questi sopra citati passaggi sono fondamentali Amministratore  per poter arrivare al così atteso e ambito preventivo mirato e dettagliato.

Viceversa, queste fasi di lavoro nella più grande maggioranza dei casi, vengono omesse provocando un enorme confusione tra professionista e cliente o tra professionisti e professionisti.

E precisamente : si ha che se il professionista esegue le sopra citate fasi, e nella più grande maggioranza dei casi non viene retribuito dal cliente sperando di ottenere il lavoro; il cliente ottenuto il preventivo chiede ad altri professionisti che, non dovendo eseguire le sopra citate fasi, comunicano di effettuare uno sconto quando materialmente non si sta applicando nessuno sconto visto che il lavoro è stato svolto da terzi; tutto Perito  ciò fa creare disguidi ed enormi differenze di prezzo tra un professionista e un altro, tralasciando che la legge dice “ad incarico ottenuto effettuare preventivo per iscritto o digitale”, quindi in sostanza è un disciplinare d’incarico.

Altra situazione è che il tecnico, senza eseguire gli accertamenti propedeutici, stila un preventivo di massima e solo successivamente andrà a sistemare in corso d’opera i vari dettagli economici e tecnici, creando enormi conflitti con il cliente.

Pertanto per quanto detto sopra bisogna Avvocato  chiarire in modo inconfutabile che per poter adempiere a quanto previsto dalla sopra citata legge, I professionisti debbano eseguire le sopra citate fasi di lavoro dandone dimostrazione per iscritto.

Effettuando i seguenti protocolli non si avrà nessuna incomprensione né con il cliente né con gli altri professionisti, ma si avrà una normalizzazione del compenso professionale, visto che le sopra citate fasi sono uguali per tutti.

L’unica differenza che si potrebbe oggi riscontrare è quella dell’aspetto economico visto che non esistono i minimi tariffari. Ma in questa situazione deve essere il cliente a soffermarsi a capire perché vi è un’enorme differenza tra un prezzo trovato su internet e quello di un professionista o tra un professionista che ti riceve al bar e Nacci  uno che ha uno studio tecnico con i relativi costi ecc…